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Calcolo del ravvedimento operoso
pluralità delle imposte |
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| Versione del
13 Dicembre 2008 |
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Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%).
dal 29/11/2008:sanzione ridotta 2,50% ( 1/12 del 30%)
Ravvedimento oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno
in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione
(cosiddetto "ravvedimento lungo"): sino al 28/11/2008: sanzione ridotta 6%
(1/5 del 30%); dal 29/11/2008: sanzione ridotta 3% (1/10 del 30%)
Ravvedimento oltre i termini precedente: sanzione intera pari al 30%.
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| Parametri per il calcolo
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| B01 |
Data scadenza (in cui doveva essere versata l'imposta) (formato gg/mm/aaaa Esempio:31/12/2008) |
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| B02 |
Data in cui VERSERO' le somme dovute (formato gg/mm/aaaa Esempio:
31/01/2009) |
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| B03 |
Importo non versato |
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| B04 |
Tipologia e natura dell'imposta non versata |
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| Somme dovute, interessi e sanzioni
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| C01 |
Giorni di ritardo |
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| C02 |
Interessi moratori dovuti |
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| C03 |
Imposta non versata + interessi |
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| C04 |
Sanzioni |
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| C05 |
Totale versamento |
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| C06 |
Modello da utilizzare per il versamento |
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| C07 |
Codice tributo relativo alle sanzioni |
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Acquista il prodotto
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| Come calcoliamo gli interessi
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Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Tabella interessi legali utilizzata: dal 1/04/1942 5%; dal 16/12/1990 10%; dal 1/1/1997 5%; dal 1/1/1999 2,5%; dal 1/1/2001 3,5%; dal 1/1/2002 3%; dal 1/1/2004
al 31.12.2007 2,5%: dal 01.01.2008 3,00%
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Variazioni apportate alla procedura
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| 13.12.2008 |
Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state così
ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5) |
| 14.01.2008 |
Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del
15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha
fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali. |
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19/07/2007 |
Agenzia delle Entrate
Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento
del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:
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" 1989 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Irpef";
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" 1990 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Ires";
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" 1991 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - IVA";
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" 1992 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"
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" 1993 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Irap";
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" 1994 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
-
" 1995 ", denominato
"Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";
Per la compilazione dei
modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
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i codici tributo 1989,
1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario",
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi
a debito versati";
-
i codici tributo 1993 e
1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito
versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0
"codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito
www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";
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il codice tributo 1995
deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali",
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi
a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella
T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e
tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it
In tutti i casi nel campo
anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il
ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi
sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno
ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per
interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770. |
| 16/05/2005 |
Versione 1.0.0 - Rilascio della prima versione |
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