Global Laboratory s.r.l. - Bari Calcolo del ravvedimento operoso pluralità delle imposte
Versione  del 13 Dicembre 2008
Ravvedimento operoso per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta
Ravvedimento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%). dal 29/11/2008:sanzione ridotta 2,50% ( 1/12 del 30%)
Ravvedimento oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (cosiddetto "ravvedimento lungo"): sino al 28/11/2008: sanzione ridotta 6% (1/5 del 30%); dal 29/11/2008: sanzione ridotta 3% (1/10 del 30%) Ravvedimento oltre i termini precedente: sanzione intera pari al 30%. 
Parametri per il calcolo
B01 Data scadenza (in cui doveva essere versata l'imposta) (formato gg/mm/aaaa Esempio:31/12/2008)
B02 Data in cui VERSERO' le somme dovute (formato gg/mm/aaaa Esempio: 31/01/2009)
B03 Importo non versato
B04 Tipologia e natura dell'imposta non versata
Somme dovute, interessi e sanzioni
C01 Giorni di ritardo
C02 Interessi moratori dovuti
C03 Imposta non versata + interessi
C04 Sanzioni
C05 Totale versamento
C06 Modello da utilizzare per il versamento
C07 Codice tributo relativo alle sanzioni
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Come calcoliamo gli interessi
Oltre le sanzioni sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta.
Importo degli interessi: somma dovuta X (moltiplicato) giorni di ritardo X (moltiplicato) il tasso : (diviso) 36500
Tabella interessi legali utilizzata: dal 1/04/1942 5%; dal 16/12/1990 10%; dal 1/1/1997 5%; dal 1/1/1999 2,5%; dal 1/1/2001 3,5%; dal 1/1/2002 3%; dal 1/1/2004 al 31.12.2007 2,5%: dal 01.01.2008 3,00% 
Variazioni apportate alla procedura
13.12.2008 Con Decreto 185/2008 in vigore dal 29/11/2008 le sanzioni sono state così ridotte: Se entro 30 giorni 1/12 (invece di 1/8); se entro un anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale 1/10 (invece di 1/5)
14.01.2008 Con Decreto del 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato nella misura del 3% in ragione d'anno il saggio degli interessi legali.
19/07/2007

Agenzia delle Entrate Risoluzione del 22/05/2007 n. 109
Il versamento degli interessi deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo e delle sanzioni.
Per il versamento dei soli interessi, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irpef";

  • " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Ires";

  • " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";

  • " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive"

  • " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Irap";

  • " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"

  • " 1995 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale";

Per la compilazione dei modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

  • i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";

  • i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome" pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "codici attivita' e tributo";

  • il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" unitamente al codice dell' ente reperibile dalla tabella T1 "codici degli enti locali" pubblicata nella sezione "codici attivita' e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.
Si precisa che le nuove modalita' non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

16/05/2005 Versione 1.0.0 - Rilascio della prima versione

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